Nel dopoguerra, alla fine degli anni' 40, i primi obiettori inquisiti furono due giovani, Rodrigo Castiello (pentecostale) ed Enrico Ceroni (testimone di Geova). Il primo obiettore condannato alla reclusione fu Pietro Pinna (1948), il quale rifiutò di prestare il servizio militare.
Nello stesso anno fu presentata la prima proposta di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Negli anni successivi (1950-1960) molti altri giovani si dichiararono obiettori di coscienza soprattutto per motivi religiosi.
Nel 1962 Padre Ernesto Balducci si schierò apertamente a favore dell'obiezione di coscienza, venne processato e condannato. Pochi anni dopo la stessa sorte riguardò anche Don Lorenzo Milani, che fu condannato per apologia di reato. Intanto, sempre negli anni '60, il Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, autorizzò la proiezione del film "Non uccidere" - incentrato sul tema dell'obiezione di coscienza - nonostante il divieto imposto dalla censura.
Verso la fine degli anni '60 molti altri obiettori finirono in carcere, mentre al Parlamento vennero presentati diversi progetti di legge, dei quali però nessuno venne approvato. Il 1972 fu l'anno dell'approvazione della prima legge in Italia in materia di obiezione di coscienza. Il 15 dicembre, infatti, venne approvata la legge n.772.
Nel corso degli anni, comunque, la "772" venne modificata in modo sostanziale da diverse sentenze della corte Costituzionale. Gli anni '70 furono contraddistinti da numerosi problemi relativi alla gestione del Servizio Sostitutivo Civile affidato al Ministero della Difesa - Direzione Generale Levadife. Solo nel 1977 furono emanate, con Decreto del presidente della Repubblica (n.1139 del 28/11/77) le norme di attuazione della Legge 772.
Nel 1985 la Corte Costituzionale emise una sentenza storica (n.164/85) che legittimò l'obiezione di coscienza rispetto al diritto/dovere di difesa della patria sancito dalla Costituzione italiana. Nel corso dello stesso anno, ci fu un successivo intervento della Corte Costituzionale, la quale dichiarò che l'obiettore di coscienza non poteva essere "giudicato" da una giurisdizione militare, ma da quella ordinaria. Nel 1988 continuarono le richieste di Enti ed obiettori per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo.
Nel 1989 la Corte Costituzionale emanò un'altra importante sentenza (n.470/89) che dichiarò incostituzionale il principio secondo il quale gli obiettori di coscienza devono prestare un servizio sostitutivo civile più lungo di otto mesi rispetto al periodo del servizio militare. Nel 1991 i rapporti tra Ministero della Difesa - Dir.ne Gen. Levadife ed Enti diventarono sempre più difficili.
Il 1992 fu un anno altrettanto importante poichè dopo numerose vicissitudini venne approvata dal Parlamento la riforma della Legge 772/72, ma l'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, la rinviò alle Camere con messaggio motivato.
Nel 1995 la riforma della Legge 772 venne approvata dal Senato, ma non dalla Camera dei Deputati, cosicchè l'attesa modifica della normativa si fermò. Fu il 1998 l'anno decisivo nel quale il Parlamento approvò la nuova legge in materia di obiezione di coscienza (8 luglio 1998 - Legge n.230).
Con la nuova legge, l'obiezione di coscienza diviene un diritto soggettivo e la domanda, presentata dai cittadini, in possesso di alcuni requisiti previsti dalla normativa, non è più sottoposta a "nessuna condizione". Anche la gestione dell'obiezione di coscienza è trasferita dal Ministero della Difesa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dove viene costitutito un apposito Ufficio (l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - UNSC).
Al termine dell'anno 2000 il Parlamento Italiano approva un'altra importante riforma quella relativa all'istitutuzione del servizio militare professionale (L. 331 del 14/11/00). La leva obbligatoria quindi viene sospesa a partire dal 1 gennaio 2007. Con un ulteriore provvedimento legislativo (L. 226 del 23/08/04) la data del 01/01/2007 viene anticipata al 1 gennaio 2005.
Successivamente alla sospensione della leva obbligatoria anche l'obiezione di coscienza ha una metamorfosi. Il 6 marzo 2001 viene approvata la legge 64 che istituisce il Servizio Civile Nazionale nel nostro Paese. A questa importante esperienza di alto valore sociale possono aderire volontariamente tutti i cittadini italiani (uomini e donne) di età compresa tra i 18 ed i 28 anni.
Il Servizio Civile Nazionale è finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l`aspetto dell`agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all`estero.
Nella XVI Legislatura la delega al Servizio Civile Nazionale è stata assegnata al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi, mentre il Direttore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile è l'On. Leonzio Borea.